Si può tenere l’assemblea condominiale per videoconferenza?
Si. Ma solo se lo chiede la maggioranza dei condomini. Non un può imporlo l’amministratore.
Domande correlate
- In caso di assemblea condominiale, si può votare per posta? No. La legge non prevede in alcun modo il voto per corrispondenza. Si deve dunque ritenere che non sia possibile votare per posta, magari facendo pervenire una raccomandata o una PEC il giorno dell'assemblea oppure anticipatamente, qualche giorno prima.
- Da oltre un anno non si riunisce l’assemblea condominiale. L’amministratore può chiedere il pagamento delle quote? Sì. Secondo la giurisprudenza, la mancata convocazione dell’assemblea condominiale per l’approvazione del bilancio consuntivo non impedisce la riscossione delle quote mensili. Tuttavia in questo caso il decreto ingiuntivo eventualmente concesso dal giudice al condominio non sarà “provvisoriamente” esecutivo. In pratica, avrai 40 giorni di tempo per pagare (quando, di solito, dinanzi a un decreto ingiuntivo del condominio bisogna pagare subito dopo la sua notifica).
- Puoi delegare l'amministratore di condominio a sostituirti in assemblea condominiale? No. La legge vieta espressamente che siano rilasciate deleghe, per la partecipazione a qualunque assemblea, all'amministratore del condominio.
- Si può vietare di tenere cani in casa? Si. Se sei in affitto, lo deve prevedere il contratto di locazione. Se sei proprietario lo deve prevedere il regolamento di condominio approvato però all'unanimità (e non a semplice maggioranza).
- In assemblea di condominio si può decidere a voto segreto? No. La ragione è semplice: ad impugnare l'assemblea di condominio possono essere solo gli assenti e i dissenzienti. Pertanto se non si sa chi ha votato "contro" non si può neanche stabilire chi può impugnare la votazione.
- Si può dividere una spesa condominiale per quote diverse dai millesimi? No. La delibera assunta anche a maggioranza è annullabile entro 30 giorni. Solo l'unanimità può decidere una divisione di spese diversa da quella secondo millesimi.
- Si può impedire a terzi l’accesso a un posteggio nel cortile condominiale, riservandolo per sé stessi? No. Se l’assemblea non ha stabilito dei criteri di assegnazione è vietato impedire agli altri condomini di lasciare l’auto in uno specifico posto. A tutti i condomini deve essere data la possibilità di parcheggiare ovunque.
- L’inquilino in affitto deve rispettare il regolamento condominiale anche se non si può considerare un “condomino”? Sì. Ma eventuali sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento saranno addebitate al locatore che, a sua volta, potrà farsi da lui rimborsare.
- Un tubo condominiale si rompe e ti rovina una parete. Il condominio ti risarcisce. Tu devi partecipare al risarcimento? Si. Difatti tu rivesti sia la qualifica di danneggiato che di danneggiante (perché sei condomino). Quindi devi partecipare pro quota al risarcimento da versare a te stesso (in pratica ti viene scalata la tua quota).
- Se trovi 50 euro a terra li puoi tenere? No. In teoria dovresti portarli all’ufficio oggetti smarriti del Comune e solo dopo un anno, se nessuno li rivendica, li potrai avere.
- L’assemblea di condominio può cedere l’uso di un parcheggio a una sola persona? Si. Ma ciò a patto che ci sia il consenso di tutti i condomini. Ragion per cui è necessario raggiungere l’unanimità.
- I condomini possono convocare un'assemblea? Si. Se l'amministratore, benché sollecitato dai condomini, non convoca l'assemblea, due condomini che rappresentano un sesto dei millesimi dell'edificio possono provvedere autonomamente alla convocazione dell’assemblea inviando, almeno 5 giorni dalla prima convocazione, il relativo avviso con l’ordine del giorno.