Si può dividere una spesa condominiale per quote diverse dai millesimi?
No. La delibera assunta anche a maggioranza è annullabile entro 30 giorni. Solo l’unanimità può decidere una divisione di spese diversa da quella secondo millesimi.
Domande correlate
- Da oltre un anno non si riunisce l’assemblea condominiale. L’amministratore può chiedere il pagamento delle quote? Sì. Secondo la giurisprudenza, la mancata convocazione dell’assemblea condominiale per l’approvazione del bilancio consuntivo non impedisce la riscossione delle quote mensili. Tuttavia in questo caso il decreto ingiuntivo eventualmente concesso dal giudice al condominio non sarà “provvisoriamente” esecutivo. In pratica, avrai 40 giorni di tempo per pagare (quando, di solito, dinanzi a un decreto ingiuntivo del condominio bisogna pagare subito dopo la sua notifica).
- Si possono dividere le spese condominiali in parti uguali? No. La regola è sempre quella dei millesimi (salvo per quei servizi come l’ascensore che servono di più alcuni condomini). Per stabilire una regola diversa, come appunto la divisione in parti uguali, ci vuole l’unanimità.
- Si può tenere l’assemblea condominiale per videoconferenza? Si. Ma solo se lo chiede la maggioranza dei condomini. Non un può imporlo l'amministratore.
- In caso di assemblea condominiale, si può votare per posta? No. La legge non prevede in alcun modo il voto per corrispondenza. Si deve dunque ritenere che non sia possibile votare per posta, magari facendo pervenire una raccomandata o una PEC il giorno dell'assemblea oppure anticipatamente, qualche giorno prima.
- Si può impedire a terzi l’accesso a un posteggio nel cortile condominiale, riservandolo per sé stessi? No. Se l’assemblea non ha stabilito dei criteri di assegnazione è vietato impedire agli altri condomini di lasciare l’auto in uno specifico posto. A tutti i condomini deve essere data la possibilità di parcheggiare ovunque.
- L’inquilino in affitto deve rispettare il regolamento condominiale anche se non si può considerare un “condomino”? Sì. Ma eventuali sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento saranno addebitate al locatore che, a sua volta, potrà farsi da lui rimborsare.
- Se tuo fratello aiuta economicamente i tuoi genitori poveri e bisognosi può chiederti metà della spesa da lui sostenuta? No. Il diritto a chiedere gli alimenti - che spetta solo in caso di estremo bisogno e di pericolo per la stessa sopravvivenza - compete solo i genitori. Sono questi ultimi quindi a poter agire contro il figlio egoista e non suo fratello. Peraltro, il dovere di contribuire ai bisogni dei genitori indigenti non è in misura paritaria ma in proporzione alle rispettive capacità economiche.
- Se i coniugi si separano i risparmi in banca derivanti dai rispettivi stipendi vanno divisi? Si. Se è vero infatti che lo stipendio non va diviso al momento della percezione, l’eventuale risparmio accumulato sino al giorno della separazione va invece diviso.
- L’amministratore di condominio può concedere più tempo per pagare le quote ordinarie o straordinarie? No. Nei suoi poteri non c’è quello di transigere controversie. Per dare più tempo ai morosi dovrebbe prima farsi autorizzare dall’assemblea.
- L'amministratore può dire ai creditori del condominio che non hai pagato le tue quote? Sì. Lo prevede la legge. Difatti, se il condominio non può pagare le fatture per causa dei condomini morosi, i loro nomi vanno comunicati ai creditori che, pertanto, sono tenuti a effettuare il pignoramento prima nei loro riguardi e poi nei confronti degli altri condomini virtuosi.
- Un tubo condominiale si rompe e ti rovina una parete. Il condominio ti risarcisce. Tu devi partecipare al risarcimento? Si. Difatti tu rivesti sia la qualifica di danneggiato che di danneggiante (perché sei condomino). Quindi devi partecipare pro quota al risarcimento da versare a te stesso (in pratica ti viene scalata la tua quota).
- Nel contratto di affitto non c'è scritto chi deve pagare la registrazione. Il padrone di casa può chiedere il rimborso di metà della spesa? Si. Se il contratto non prevede nulla, la spesa va ripartita al 50%. Il contratto non può mai addossare tutta la spesa sull’inquilino.