Se vieni coinvolto in una rissa puoi giustificarti con la legittima difesa?
No. La legittima difesa presuppone uno stato di pericolo non evitabile se non con l’uso della violenza. Inoltre, lo stato di pericolo non deve essere stato determinato dalla volontà della vittima. La partecipazione a una rissa invece è volontaria. La Cassazione, tuttavia, ritiene legittima la difesa solo se ci si trova di fronte a una reazione imprevedibile e sproporzionata (ad esempio uno tira fuori una pistola o un coltello).
Domande correlate
- Se vieni coinvolto in una rissa puoi giustificarti con la legittima difesa? No. La legittima difesa presuppone uno stato di grave pericolo non evitabile se non con l'uso della violenza. La partecipazione a una rissa invece è volontaria. La Cassazione ritiene possibile la legittima difesa in una rissa solo se ti trovi di fronte ad una reazione imprevedibile e sproporzionata di un’altra persona.
- È legittima difesa inseguire e far cadere chi ti ha appena rubato la bici? No. La legittima difesa scatta solo in presenza di un pericolo grave e imminente. Cosa che non ricorre né quando il ladro sta già scappando.
- Se una persona ti querela e vieni assolto puoi querelarla a tua volta per calunnia? No. Lo puoi fare solo se il querelante ha agito deliberatamente in malafede, ossia sapendo che eri innocente. Se invece ha agito in assenza di valide prove o nell'ignoranza della legge (ad esempio, ha interpretato male le norme penali) non puoi querelarlo.
- Se vieni a sapere che una tua amica viene picchiata dal padre puoi denunciarlo al posto suo? Si. Il reato di maltrattamenti in famiglia è infatti procedibile d'ufficio. Questo significa che chiunque può sporgere denuncia.
- Se guidi senza assicurazione e fai un incidente non per colpa tua vieni risarcito? Si. Il risarcimento spetta anche a chi guida senza copertura assicurativa se la colpa è dell'altro conducente.
- Hai firmato una cessione quinto dello stipendio. Se vieni licenziato, il debito residuo lo paga l’assicurazione? No. Esistono due diverse polizze. La prima è quella che copre solo la banca. Se vieni licenziato, l’assicurazione estingue il debito che hai con la banca e poi si rivale contro di te.La seconda – più rara e costosa- copre anche te fino a quando non trovi un altro lavoro. Pertanto, finché resti disoccupato, l’assicurazione non può chiederti la restituzione dei soldi.
- Fai guidare la tua auto a un amico mentre tu siedi sul sedile del passeggero. Questi fa un incidente per imprudenza. Vieni risarcito? Sì. In qualità di passeggero, ti spetta sempre il risarcimento dei danni fisici (ma non al veicolo).
- Se paghi una cartella esattoriale, dopo la puoi contestare (se i termini non sono scaduti)? Si. Il contribuente può fare ugualmente ricorso; egli, infatti, potrebbe aver pagato subito solo per evitare le conseguenze di un eventuale pignoramento. Nel privato e con le multe stradali vale la regola opposta: il pagamento di un debito ne implica la tacita ammissione.
- Vieni fermato dalla polizia mentre guidi. In passato sei stato multato per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti vedranno la precedente sanzione? Si. Gli agenti hanno una loro banca dati interna. Ma questo non significa che conti.
- Se intesti la tua casa a tua moglie e poi ti separi, puoi chiederle la metà del prezzo speso? No. La donazione è irrevocabile anche in caso di divorzio.
- Se ti licenzi puoi prendere la disoccupazione? No. Il termine corretto è comunque “dimettersi” e non “licenziarsi”. Le dimissioni, in quanto atto volontario, non danno diritto alla Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione, a meno che non siano avvenute per “giusta causa” ossia per un grave inadempimento del datore di lavoro (ad es. in caso di mancato pagamento degli stipendi, dei contribuiti, in caso di mobbing, ecc.). Solo in caso di dimissioni per giusta causa spetta la Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione.
- Se scarichi da un sito pubblico un'immagine la puoi usare liberamente? No. L'immagine è sempre protetta dal diritto d'autore e per usarla bisogna chiedere il consenso a chi l'ha creata. Ciò vale anche se sul sito non c'è scritta la © di copyright o “all rights reserved”.