Se paghi una cartella esattoriale, dopo la puoi contestare (se i termini non sono scaduti)?
Si. Il contribuente può fare ugualmente ricorso; egli, infatti, potrebbe aver pagato subito solo per evitare le conseguenze di un eventuale pignoramento. Nel privato e con le multe stradali vale la regola opposta: il pagamento di un debito ne implica la tacita ammissione.
Domande correlate
- Chi paga le tasse o una cartella esattoriale può dopo impugnarla? Si. Difatti, la legge ritiene che l’immediato pagamento di una pretesa del fisco avvenga solo per evitare conseguenze peggiori come il pignoramento. Quindi, chi paga subito può successivamente contestare la pretesa del Fisco.
- Paghi parte dell'affitto in nero. Dopo aver lasciato l'appartamento puoi chiedere la restituzione di tali somme? Si. Hai cinque anni di tempo dalla consegna delle chiavi per farti restituire tutti i canoni di locazione pagati in nero, ossia non riportati nel contratto di locazione.
- Se ti vendono un oggetto ad un prezzo più alto rispetto a quello di mercato, puoi contestare? No. Lo puoi fare solo se ti trovavi in uno stato di necessità di cui il venditore si è approfittato e sempre che il prezzo sia stato almeno raddoppiato rispetto a quello reale.
- Se non paghi il bollo auto, puoi circolare? Si. Si tratta di un’evasione fiscale e non di una violazione del Codice della strada. Tuttavia, l’Esattore, negli anni successivi, dopo averti notificato la cartella esattoriale e il preavviso 30 giorni prima, potrebbe disporre il fermo auto per costringerti a pagare.
- Se le strisce blu sulla strada sono scomparse ma c'è il cartello all'inizio del marciapiede puoi essere multato se non paghi il ticket? Si. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.
- In caso di affitto in nero, puoi essere sfrattato se non paghi il canone? No. La procedura di sfratto presuppone un contratto di locazione scritto e registrato all’Agenzia delle Entrate. Per mandarti via di casa, il locatore deve azionare una causa ordinaria, molto più lunga e costosa. Si chiama «azione di occupazione senza titolo». Non potrà neanche chiederti i canoni arretrati, proprio perché “in nero”. Potrà tutt’al più farti condannare al pagamento di un indennizzo per l’utilizzo dell’immobile.
- Se non paghi le tasse l’esattore può iscrivere ipoteca sulla tua prima casa? Sì. Per la prima casa vale solo il divieto di pignoramento e non dell’ipoteca. Tuttavia è possibile iscrivere ipoteca solo se il debito supera 20.000 euro e se, 30 giorni prima, è stata inviato al contribuente un preavviso scritto.
- Puoi rivendere la casa appena acquistata dopo un anno? Sì. Ma se, prima di cinque anni dal rogito, vendi la casa acquistata col “bonus prima casa” (agevolazione fiscale che spetta a chi non ha altre case nello stesso Comune), sei costretto a restituire allo Stato le imposte che ti sono state scontate al rogito. A queste si aggiunge una sanzione pari al 30% della somma.
- Puoi fotografare la scheda elettorale dopo aver votato? No. Fotografare il voto nella scheda elettorale costituisce reato anche se l’immagine non viene divulgata e resta nell’archivio personale dell’elettore. Ciò vale per ogni tipologia di appuntamento elettorale: elezioni amministrative, politiche, regionali e referendarie. Sono peraltro vietati gli smartphone in cabina.
- Se, dopo aver ricevuto una multa, non invii i dati dell’effettivo conducente, subisci la decurtazione dei punti? No. In caso di mancata indicazione dei dati del conducente, il titolare dell'auto riceve una seconda sanzione amministrativa ma non subisce la decurtazione dei punti dalla propria patente.
- Sei in affitto. Paghi regolarmente il canone ma non il condominio. Puoi essere sfrattato? Si. Tuttavia per lo sfratto sono necessari due mesi di ritardo e un debito pari a due mensilità di canone d'affitto.
- Se ti licenzi puoi prendere la disoccupazione? No. Il termine corretto è comunque “dimettersi” e non “licenziarsi”. Le dimissioni, in quanto atto volontario, non danno diritto alla Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione, a meno che non siano avvenute per “giusta causa” ossia per un grave inadempimento del datore di lavoro (ad es. in caso di mancato pagamento degli stipendi, dei contribuiti, in caso di mobbing, ecc.). Solo in caso di dimissioni per giusta causa spetta la Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione.