Se lasci la casa in affitto e ci sono danni, il locatore può trattenere la caparra?
No. Equivarrebbe infatti ad una sorta di quantificazione unilaterale dei danni. I danni, se non concordati di comune accordo tra le parti, possono essere liquidati solo dal giudice che può determinarne il giusto importo. Pertanto, il padrone di casa può trattenere la caparra solo a condizione che citi in giudizio l’inquilino in una causa per il risarcimento. Altrimenti gli deve restituire i soldi.
Domande correlate
- Se l’inquilino va via di casa senza consegnare le chiavi, il locatore può obbligarlo a pagare ancora l’affitto? Sì. Il locatore ha diritto al pagamento dei canoni di locazione fino a quando non ottiene la materiale disponibilità dell’appartamento. Nel frattempo però non può forzare la porta di casa per accedere al proprio immobile (diversamente commetterebbe reato), ma deve avviare lo sfratto e, in caso di mancato rilascio, avvalersi dell’ufficiale giudiziario.
- L’inquilino che non paga l’affitto può essere sfrattato se in casa ci sono minori, anziani o donne incinta? Si. L’inquilino moroso può essere sfrattato, anche se vive con bambini, anziani, portatori d’handicap o donne in stato di gravidanza.
- Se vuoi stabilire la tua residenza in una casa, ci devi per forza vivere? Sì. Non si può dichiarare la residenza in una casa dove non si dimora abitualmente.
- Si può mantenere la residenza nella casa data in affitto? No. Se il proprietario dell'immobile, anche dopo la consegna delle chiavi al conduttore, non dovesse fare la variazione di residenza, quest'ultimo potrebbe inviare una segnalazione all'ufficio dell'anagrafe comunale affinché avvii le pratiche per la dichiarazione di irreperibilità.
- Puoi affiggere un avviso telecamere davanti la porta di casa se le telecamere non ci sono? Sì. L’avviso con funzione di dissuasione è legittimo. L’importante è che non si faccia l’inverso, ossia non si metta la telecamera senza avviso.
- Sei in affitto. Il locatore però non paga il condominio. Il condominio può sfrattarti? No. A te spetta pagare il condominio nelle mani del locatore. Se poi questi non versa i soldi al condominio è affare suo e solo lui ne subisce le conseguenze.
- Vuoi chiedere i danni per un'offesa ricevuta da una persona. Puoi farlo se non ci sono testimoni? No. In questo caso, quando l’offesa è proferita in faccia alla vittima, si è in presenza di una ingiuria. E l’ingiuria, a differenza della diffamazione, non è reato. Questo significa che, poiché nel processo civile (a differenza di quello penale) le dichiarazioni delle parti non hanno valore di prova, è necessario procurarsi una prova testimoniale. In alternativa, la prova può essere fornita con una registrazione video o audio dell’offesa.
- La tua casa è ipotecata: puoi darla in affitto? Si. Una casa con ipoteca può sempre essere ceduta a terzi (venduta o donata) e può anche essere affittata.
- Se il condominio viene condannato a risarcire i danni a un terzo, chi è in affitto deve pagare? No. Secondo la giurisprudenza, la responsabilità per danni subiti da terzi in conseguenza di omissioni addebitabili al condominio gravano solo sui condomini proprietari degli appartamenti.
- Sei in affitto. La casa è piena di muffa. Devi pagare il canone? Sì. Se resti in casa devi pagare l’affitto. Puoi tuttavia agire in giudizio per ottenere la riduzione del canone o la risoluzione del contratto. Se però la situazione è talmente grave da pregiudicare la tua salute tanto da costringerti ad andare via di casa o comunque a fare un uso ridotto dell’appartamento, allora puoi interrompere il pagamento del canone in attesa che il locatore faccia i lavori di ristrutturazione.
- Nel contratto di affitto non c'è scritto chi deve pagare la registrazione. Il padrone di casa può chiedere il rimborso di metà della spesa? Si. Se il contratto non prevede nulla, la spesa va ripartita al 50%. Il contratto non può mai addossare tutta la spesa sull’inquilino.
- Casa in comproprietà. Se uno dei titolari ha debiti, la casa può essere ipotecata a danno degli altri? Sì. L’ipoteca viene iscritta sull’intero bene, anche se entro il valore del debito (aumentato della metà). Ad esempio, se uno dei titolari ha un debito di 10mila euro, l’ipoteca può arrivare a 15mila euro. La casa si venderà all’asta per intero nonostante la comproprietà (a meno che non sia divisibile in natura). Ai comproprietari andrà una parte del prezzo ricavato dalla vendita, pari alla loro quota di comproprietà.