Per montare un condizionatore sotto la finestra devi chiedere il permesso al condominio?
No. Assicurati però che il condizionatore:
– non sia rumoroso;
– non esali fumi e vapori che diano fastidio ai vicini;
– non alteri il decoro architettonico del palazzo (quindi, se già gli altri condomini lo hanno fatto, puoi farlo anche tu).
Domande correlate
- Prima di installare il condizionatore sotto la finestra devi dirlo all’amministratore? Sì. Prima di ogni intervento sulle parti comuni o nel proprio appartamento devi sempre inviare una comunicazione all’amministratore con cui gli comunichi ciò che stai per fare. Non devi però attendere la sua autorizzazione che non è dovuta, né quella dell’assemblea. L’amministratore è tenuto a dare comunicazione all’assemblea dei lavori alla prima riunione utile.
- Per installare un condizionatore sulla facciata del palazzo devi chiedere permesso al condominio? No. La facciata è una parte comune dell'edificio e ciascun condomino può farne ciò che vuole, salvo il diritto di non impedire agli altri di fare altrettanto e di non rovinare l'estetica del fabbricato. Occhio comunque all'eventuale divieto contenuto nel regolamento.
- Si può chiudere un terrazzo con tre vetrate senza chiedere permesso al condominio? Sì. I lavori possono essere avviati senza alcun consenso del condominio ma non bisogna né violare l’estetica della facciata, né attentare alla stabilità dell’edificio. Diversamente, il condominio ne può chiedere la demolizione. In ogni caso, ci vuole il permesso di costruire del Comune.
- Per innalzare una staccionata o un recinto con paletti intorno casa, devi chiedere il permesso di costruire al Comune? No. Secondo la Cassazione, le recinzioni sono irrilevanti sul piano urbanistico. Pertanto non richiedono alcuna pratica edilizia, né permesso di costruire.
- Se vuoi installare una tettoia nel tuo giardino o terrazzo per ripararti dal sole devi chiedere il permesso al Comune? Sì. Solo le tettoie di piccolissime dimensioni (quella, ad esempio, sopra la porta di casa, dove ci si ripara dalla pioggia quando si inseriscono le chiavi nella serratura) non necessitano del permesso di costruire.
- Per posizionare un cartello “proprietà privata” bisogna chiedere il permesso al Comune? No. Secondo la Cassazione si tratta di edilizia libera che non necessita di autorizzazioni.
- Condominio approva delle spese straordinarie senza istituire un apposito fondo. Devi pagare? No. La mancata costituzione del fondo speciale per i lavori straordinari è causa di nullità della delibera condominiale da far valere in qualsiasi momento, anche a distanza di molto tempo. Il che significa che i condomini non sono tenuti più a pagare nulla per i lavori.
- Ci si può affacciare dalla finestra e vedere la vicina o il vicino che si cambia in camera da letto? Sì. Secondo la Cassazione, a meno di avere particolari strumenti digitali, non si tratta di una lesione della privacy, Difatti, è chi tiene alla propria privacy a doverla custodire, magari chiudendo le tende o evitando di mettersi in mostra davanti a tutti.
- Se dividi il tuo appartamento in due devi pagare più quote millesimali al condominio? No. I millesimi del precedente appartamento vengono divisi e riproporzionati secondo le dimensioni dei due appartamenti risultanti dalla divisione.
- L’amministratore di condominio non ti fa vedere bilanci e fatture. Devi pagare le quote mensili? Sì. L’obbligo di pagare il condominio scatta in virtù della proprietà dell’immobile e non del rispetto dell’obbligo di trasparenza dell’amministratore.
- Si possono mettere le luci sotto la scocca dell’auto? No. Il codice della strada è chiarissimo sul punto: è sanzionabile chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione.
- Un tubo condominiale si rompe e ti rovina una parete. Il condominio ti risarcisce. Tu devi partecipare al risarcimento? Si. Difatti tu rivesti sia la qualifica di danneggiato che di danneggiante (perché sei condomino). Quindi devi partecipare pro quota al risarcimento da versare a te stesso (in pratica ti viene scalata la tua quota).