I condomini possono convocare un’assemblea?
Si. Se l’amministratore, benché sollecitato dai condomini, non convoca l’assemblea, due condomini che rappresentano un sesto dei millesimi dell’edificio possono provvedere autonomamente alla convocazione dell’assemblea inviando, almeno 5 giorni dalla prima convocazione, il relativo avviso con l’ordine del giorno.
Domande correlate
- Condominio con 20 condomini: c’è un numero massimo di deleghe per l’assemblea? No. Nei condomini con almeno 21 condomini c’è un limite massimo al numero di deleghe che la stessa persona può avere in assemblea: un quinto dei condomini e dei millesimi complessivi. In quelli più piccoli, non c’è alcun limite e la stessa persona può rappresentare anche più teste.
- In assemblea di condominio esiste un limite alle deleghe che possono essere conferite? Si. Per legge, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
- Il regolamento di condominio è obbligatorio negli edifici con più di otto condomini? No. Il regolamento è obbligatorio solo se i condomini sono più di 10. In tutti gli altri condomini, è possibile farne a meno.
- Si può tenere l’assemblea condominiale per videoconferenza? Si. Ma solo se lo chiede la maggioranza dei condomini. Non un può imporlo l'amministratore.
- In caso di terrazza del palazzo di proprietà di un solo condomino, gli altri condomini pagano la manutenzione? Si. Tali spese gravano per 1/3 sul proprietario o usuario esclusivo, mentre per i restanti 2/3 su tutti gli altri condomini dell'edificio.
- Puoi delegare l'amministratore di condominio a sostituirti in assemblea condominiale? No. La legge vieta espressamente che siano rilasciate deleghe, per la partecipazione a qualunque assemblea, all'amministratore del condominio.
- In caso di assemblea condominiale, si può votare per posta? No. La legge non prevede in alcun modo il voto per corrispondenza. Si deve dunque ritenere che non sia possibile votare per posta, magari facendo pervenire una raccomandata o una PEC il giorno dell'assemblea oppure anticipatamente, qualche giorno prima.
- In assemblea di condominio si può decidere a voto segreto? No. La ragione è semplice: ad impugnare l'assemblea di condominio possono essere solo gli assenti e i dissenzienti. Pertanto se non si sa chi ha votato "contro" non si può neanche stabilire chi può impugnare la votazione.
- Il tuo avvocato ha diritto a partecipare con te all'assemblea di condominio per difenderti? No. Trattandosi di un estraneo, l'assemblea ha diritto ad escluderlo. Può partecipare solo in due casi: - se l'assemblea dà il consenso alla sua partecipazione; - se tu gli dai una delega a sostituirti, in tua assenza.
- Da oltre un anno non si riunisce l’assemblea condominiale. L’amministratore può chiedere il pagamento delle quote? Sì. Secondo la giurisprudenza, la mancata convocazione dell’assemblea condominiale per l’approvazione del bilancio consuntivo non impedisce la riscossione delle quote mensili. Tuttavia in questo caso il decreto ingiuntivo eventualmente concesso dal giudice al condominio non sarà “provvisoriamente” esecutivo. In pratica, avrai 40 giorni di tempo per pagare (quando, di solito, dinanzi a un decreto ingiuntivo del condominio bisogna pagare subito dopo la sua notifica).
- L’assemblea di condominio può cedere l’uso di un parcheggio a una sola persona? Si. Ma ciò a patto che ci sia il consenso di tutti i condomini. Ragion per cui è necessario raggiungere l’unanimità.
- I parenti possono testimoniare? Si. Potenzialmente, tutti i parenti, compreso il coniuge, possono essere chiamati a testimoniare in una causa. Tuttavia, questa generale capacità, in alcuni casi è negata dalla legge. In particolare, non possono deporre coloro che hanno un interesse nella causa in corso e che potrebbero, quindi, essere persino parte del procedimento legale in atto. Tale interesse non è quello di natura economica (come potrebbe essere quello della moglie che testimoni in favore del marito licenziato), ma deve essere un interesse processuale: deve insomma trattarsi dell’astratta possibilità per il testimone di intentare una causa collegata alla medesima questione in giudizio.