Hai stipulato un affitto per un mese in una casa. Puoi farci venire i tuoi amici?
Si. Salvo diversa previsione nel contratto, una volta ottenuta la disponibilità della casa puoi usarla secondo i tuoi scopi purché non diversi da quelli concordati.
Domande correlate
- Hai casa al mare che vuoi affittare a un amico con affitto breve per due mesi. Puoi farlo? No. Il contratto di affitto breve la locazione non deve superare i 30 giorni. Periodi più lunghi richiedono un contratto di locazione ad uso transitorio.
- Hai 13 anni, puoi esprimere il consenso al trattamento dei tuoi dati per accedere a un sito web? No. Solo a partire dai 14 anni un minore può esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali.
- La tua casa è ipotecata: puoi darla in affitto? Si. Una casa con ipoteca può sempre essere ceduta a terzi (venduta o donata) e può anche essere affittata.
- Hai un debito. Il creditore può chiedere all’Agenzia delle Entrate quali sono i tuoi redditi e in quale banca hai il conto corrente? Si. Il creditore ha diritto a controllare la tua condizione reddituale accedendo alla cosiddetta Anagrafe Tributaria. Ma prima deve aver ottenuto, nei tuoi confronti, una sentenza di condanna o decreto ingiuntivo; poi deve aver notificato l’atto di precetto e, in ultimo, deve ottenere l’autorizzazione del Presidente del tribunale.
- Sei in affitto ma il rumore dei vicini ti rende la vita impossibile. Puoi disdire l'affitto per giusta causa? Si. Secondo la giurisprudenza i rumori intollerabili dei vicini sono una valida ragione per recedere dalla locazione prima del termine. È comunque dovuto il preavviso di sei mesi.
- Si può mantenere la residenza nella casa data in affitto? No. Se il proprietario dell'immobile, anche dopo la consegna delle chiavi al conduttore, non dovesse fare la variazione di residenza, quest'ultimo potrebbe inviare una segnalazione all'ufficio dell'anagrafe comunale affinché avvii le pratiche per la dichiarazione di irreperibilità.
- Sei in affitto. La casa è piena di muffa. Devi pagare il canone? Sì. Se resti in casa devi pagare l’affitto. Puoi tuttavia agire in giudizio per ottenere la riduzione del canone o la risoluzione del contratto. Se però la situazione è talmente grave da pregiudicare la tua salute tanto da costringerti ad andare via di casa o comunque a fare un uso ridotto dell’appartamento, allora puoi interrompere il pagamento del canone in attesa che il locatore faccia i lavori di ristrutturazione.
- L’inquilino che non paga l’affitto può essere sfrattato se in casa ci sono minori, anziani o donne incinta? Si. L’inquilino moroso può essere sfrattato, anche se vive con bambini, anziani, portatori d’handicap o donne in stato di gravidanza.
- Se l’inquilino non paga l'affitto, puoi staccare le utenze intestate a tuo nome? No. Se lo fai commetti reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'unico modo che hai per tutelarti è chiedere al giudice lo sfratto.
- In caso di affitto in nero, puoi essere sfrattato se non paghi il canone? No. La procedura di sfratto presuppone un contratto di locazione scritto e registrato all’Agenzia delle Entrate. Per mandarti via di casa, il locatore deve azionare una causa ordinaria, molto più lunga e costosa. Si chiama «azione di occupazione senza titolo». Non potrà neanche chiederti i canoni arretrati, proprio perché “in nero”. Potrà tutt’al più farti condannare al pagamento di un indennizzo per l’utilizzo dell’immobile.
- Se l’inquilino va via di casa senza consegnare le chiavi, il locatore può obbligarlo a pagare ancora l’affitto? Sì. Il locatore ha diritto al pagamento dei canoni di locazione fino a quando non ottiene la materiale disponibilità dell’appartamento. Nel frattempo però non può forzare la porta di casa per accedere al proprio immobile (diversamente commetterebbe reato), ma deve avviare lo sfratto e, in caso di mancato rilascio, avvalersi dell’ufficiale giudiziario.
- Prima di andare al lavoro porti i tuoi figli a scuola. Se subisci un incidente puoi ottenere il risarcimento per “infortunio sul lavoro”? Si. In tali casi, l'Inail ti risarcisce. L'incidente stradale nel tragitto casa-lavoro è considerato “infortunio in itinere”, ossia infortunio sul lavoro, a patto che non si prendano strade alternative o più lunghe. Fa eccezione l'accompagnamento dei figli a scuola, considerato una necessità.