È dovere dei figli mantenere un genitore disabile?
Si. Ma tale dovere scatta solo se il genitore è in una condizione di difficoltà economica oggettiva tale da mettere a repentaglio la sua stessa sopravvivenza (pensa a un disabile che non può più lavoratore). In tal caso, scatta l’obbligo di versare gli alimenti al genitore la cui violazione può essere sanzionata anche penalmente. Gli alimenti consistono in una somma proporzionata alle capacità del soggetto obbligato (il figlio).
Domande correlate
- I figli non conviventi con il genitore possono essere considerati fiscalmente a carico? Si. Essi possono anche non convivere con il contribuente e possono risiedere all'estero ma il loro reddito annuale non deve superare una determinata soglia. In particolare, una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.
- Se un genitore non paga le tasse, alla sua morte, il debito con lo Stato passa ai figli? Si. Sugli eredi però si trasferisce solo l’importo delle imposte non versate, non invece le sanzioni tributarie. Queste, infatti, restano sempre e solo a carico del trasgressore.
- Lasciare dei cuccioli di cane che non si possono mantenere davanti a un canile è reato? Si. Commette il reato di abbandono di animali chi lascia alcuni cuccioli davanti al canile senza attendere che gli stessi vengano materialmente presi dagli operatori della struttura.
- I genitori possono leggere le chat WhatsApp dei figli minori? Si. In un’ottica educativa, i genitori possono controllare il cellulare dei figli. Essi infatti hanno il dovere di educare i figli e sono responsabili civilmente dei danni da questi causati a terzi (si pensi ad un atto di cyberbullismo).
- I figli pagano le multe dei genitori se questi muoiono? No. Le multe e tutte le sanzioni amministrative, come quelle penali, non si trasmettono ai figli.
- Un genitore vuol pubblicare su un social le foto del proprio figlio di 14 anni. Può farlo senza chiedere il consenso all'altro genitore? Si. Può farlo col consenso del figlio stesso. Da 14 anni in poi si può validamente dare il consenso al trattamento dei propri dati sui social anche se si è minorenni.Se il figlio ha invece 13 anni o meno è necessario il consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di foto sui social.
- Il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione. È anche un dovere? Si. L’articolo 4 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino ha il dovere di lavorare per concorrere al progresso sociale.Anche l’attività dell’eremita o del monaco di clausura è considerata un lavoro. L’art. 4 della Costituzione parla infatti non solo di progresso materiale del genere umano ma anche spirituale.
- Si può mantenere la residenza nella casa data in affitto? No. Se il proprietario dell'immobile, anche dopo la consegna delle chiavi al conduttore, non dovesse fare la variazione di residenza, quest'ultimo potrebbe inviare una segnalazione all'ufficio dell'anagrafe comunale affinché avvii le pratiche per la dichiarazione di irreperibilità.
- Il condominio è obbligato a dare il parcheggio più vicino al portone al disabile? Si. La giurisprudenza ritiene che tale obbligo, anche se non previsto espressamente da alcuna norma, si possa evincere dalla Costituzione che protegge i più deboli.
- Si può diseredare un genitore? Si. Ma solo se non si hanno figli. Diversamente, i genitori sono eredi necessari e non possono essere diseredati. Tuttavia, i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale sono considerati indegni e quindi non sono eredi.
- Nelle vetrine dei negozi di abbigliamento è obbligatorio esporre il prezzo dei prodotti? Si. Non è obbligatorio solo nel caso in cui ci sia scritto “vetrina in allestimento”.
- Un genitore può mandare fuori di casa un figlio con più di 30 anni? Sì. Secondo la Cassazione, si può presumere che a trent’anni lo stato di disoccupazione di un giovane sia colpevole, ossia determinato dalla volontà o dalla colpa di non aver saputo/voluto accettare offerte lavorative congrue.